Tassazione oro da investimento 2026: guida completa
IVA esente, plusvalenza al 26%, vendita senza documenti e dichiarazione nel quadro RT: come funzionano le tasse sull'oro fisico in Italia nel 2026.
In Italia la tassazione dell’oro fisico da investimento è semplice nei principi: quando compri non paghi l’IVA, quando vendi paghi un’imposta del 26% sul guadagno. Il punto delicato è la documentazione: se non puoi dimostrare quanto hai pagato, il 26% si calcola sull’intero importo incassato. Finché tieni l’oro in Italia, il solo possesso non va indicato nella dichiarazione dei redditi.
Cos’è l’oro da investimento per la legge (L. 7/2000)
La definizione è nell’articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7. Sono oro da investimento:
- lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro ma comunque superiore a 1 grammo, con purezza pari o superiore a 995 millesimi;
- monete con titolo pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine e che sono vendute normalmente a un prezzo non superiore dell’80% al valore dell’oro che contengono.
I gioielli sono esclusi. Attenzione anche al lingotto da 1 grammo esatto: il peso deve essere superiore a 1 grammo, quindi non rientra nella definizione. Se compri questo taglio, chiedi al venditore come viene fatturato. Per una panoramica su forme e tagli disponibili vedi la pagina sull’oro da investimento.
Acquisto: perché non si paga l’IVA
Le cessioni di oro da investimento sono esenti da IVA in base all’articolo 10, primo comma, numero 11, del DPR 633/1972 (il decreto che regola l’IVA). Per un privato significa che il prezzo pagato per un lingotto o una moneta che rispetta i requisiti della legge 7/2000 non contiene IVA.
Per gli altri beni la regola è diversa: argento e gioielli in oro si comprano con l’IVA ordinaria. È uno dei motivi per cui il costo finale di un gioiello e quello di un lingotto con la stessa quantità d’oro non sono confrontabili. I ricarichi praticati dai venditori sull’oro da investimento li trovi nella sezione prezzi.
Vendita: imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza
Quando vendi oro a un prezzo più alto di quello pagato, ottieni una plusvalenza (il guadagno). Per il fisco è un “reddito diverso” previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR (il Testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/1986). La norma riguarda i metalli preziosi “allo stato grezzo o monetato”, cioè lingotti e monete, non i gioielli.
Sul guadagno si paga un’imposta sostitutiva del 26%: “sostitutiva” vuol dire che non si somma al reddito da lavoro o pensione e non cambia il tuo scaglione IRPEF. Come si calcola lo dice l’articolo 68, comma 6, del TUIR: prezzo di vendita meno costo di acquisto, aumentato degli oneri legati all’acquisto (per esempio le commissioni documentate).
Un esempio, solo per capire il meccanismo:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Prezzo pagato (con fattura) | 8.000 € |
| Prezzo di vendita | 11.000 € |
| Plusvalenza | 3.000 € |
| Imposta al 26% | 780 € |
La plusvalenza si tassa indipendentemente da quanto tempo hai tenuto l’oro: non esiste un periodo dopo il quale la vendita diventa esente.
Se invece vendi in perdita (minusvalenza), l’articolo 68, comma 5, del TUIR consente di usarla per ridurre plusvalenze della stessa categoria nei quattro anni successivi, a condizione di indicarla nella dichiarazione dell’anno in cui l’hai realizzata.
Se non hai la fattura d’acquisto: cosa succede
È il caso più frequente con l’oro comprato molti anni fa o ricevuto in regalo. L’articolo 68, comma 7, lettera d, del TUIR stabilisce che, per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto la plusvalenza è pari all’intero corrispettivo della vendita.
Questa regola vale dal 2024, dopo la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213). Prima la plusvalenza senza documenti era fissata al 25% del prezzo di vendita: molte guide online riportano ancora la vecchia regola.
Con gli stessi numeri dell’esempio, senza fattura:
- plusvalenza considerata: 11.000 € (tutto l’incasso);
- imposta al 26%: 2.860 €, invece di 780 €.
Per questo conviene conservare fatture, ricevute, estratti conto del bonifico e certificati, insieme all’oro. Se l’oro arriva da un’eredità le regole sul costo sono diverse: le spieghiamo nella guida sull’oro ereditato.
Come si dichiara: quadro RT
Se vendi oro come privato, in genere sei in regime dichiarativo: calcoli tu la plusvalenza e la indichi nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla vendita.
- Nel modello Redditi Persone Fisiche si usa il quadro RT, sezione II.
- Dal modello 730/2025 le stesse plusvalenze si possono indicare anche nel quadro T del 730.
- L’imposta si versa con il modello F24, nei termini previsti per le imposte sui redditi.
Fa eccezione il regime amministrato: se l’oro è depositato presso un intermediario che applica e versa l’imposta per tuo conto, non devi dichiarare tu la plusvalenza. Chiedi all’intermediario se questo servizio è previsto.
Va dichiarato l’oro che tieni in casa?
No. Il solo possesso di oro custodito in Italia, in casa o in una cassetta di sicurezza in una banca italiana, non va indicato nella dichiarazione dei redditi e non paga imposte finché non lo vendi. Lo conferma anche la stampa specializzata (Money.it, 4 giugno 2026): l’oro da investimento detenuto in Italia si dichiara solo al momento della vendita, se c’è plusvalenza.
Ci sono però due obblighi da conoscere:
- Dichiarazione alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia, presso la Banca d’Italia). La legge 7/2000 prevede che alcune operazioni in oro vadano dichiarate alla UIF. Dal 17 gennaio 2025, con il D.Lgs. 211/2024, la soglia è di 10.000 euro (comunicato UIF). Quando compri o vendi tramite un operatore professionale, in genere la dichiarazione la fa lui; in caso di passaggi tra privati, donazioni o eredità chiedi a un commercialista chi deve farla.
- Successione: alla morte del proprietario, l’oro fa parte dell’eredità e va considerato nella dichiarazione di successione.
Oro custodito all’estero: quadro RW e IVAFE
Diverso è il caso dell’oro custodito fuori dall’Italia, per esempio in un caveau svizzero. Qui scatta il monitoraggio fiscale: chi è residente in Italia deve indicare le attività detenute all’estero nel quadro RW del modello Redditi PF (articolo 4 del DL 167/1990). La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013 (paragrafo 1.3.1) cita espressamente i “metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero” e precisa che vanno indicati anche se si trovano in una cassetta di sicurezza.
Nel quadro RW si indicano, tra l’altro, il Paese in cui si trova l’oro, la quota di possesso, il periodo di detenzione e il valore. L’obbligo in genere non c’è se l’oro è affidato a un intermediario residente in Italia che fa da tramite.
Sull’IVAFE (l’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero) la situazione è meno netta. Secondo un documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 28 ottobre 2024, ripreso da più fonti professionali, l’IVAFE non è dovuta su tutte le attività del quadro RW e ne sono esclusi i metalli preziosi. La circolare 38/E del 2013 tratta i metalli preziosi solo ai fini del monitoraggio. Non abbiamo trovato però un chiarimento specifico e recente dell’Agenzia delle Entrate su questo punto: se custodisci oro all’estero, fai verificare a un commercialista se nel tuo caso l’IVAFE è dovuta.
Domande frequenti
Se vendo i gioielli di famiglia pago il 26%? In genere no: la norma sulle plusvalenze (art. 67, lett. c-ter, TUIR) riguarda i metalli preziosi in lingotti o monete, non l’oro lavorato in gioielli, come ricorda anche Il Sole 24 Ore. Per vendite frequenti o di importo rilevante chiedi conferma a un commercialista.
Quanto tempo devo tenere l’oro per non pagare tasse? Nessun periodo minimo: la plusvalenza sull’oro si tassa al 26% anche dopo molti anni dall’acquisto.
Ho perso la fattura: posso usare il prezzo di mercato del giorno in cui ho comprato? No. La legge chiede la documentazione del costo. Senza, la plusvalenza è pari all’intero prezzo di vendita (art. 68, comma 7, lett. d, TUIR). Prova a chiedere un duplicato al venditore o a recuperare l’estratto conto del pagamento.
Chi compra il mio oro trattiene le tasse? Di solito no: nel regime dichiarativo la plusvalenza la calcoli e la dichiari tu. Fa eccezione l’oro in regime amministrato presso un intermediario. Al momento della vendita chiedi comunque all’operatore come gestisce l’operazione.
Come scegliete i prezzi che confrontate? Lo spieghiamo nella pagina sul nostro metodo.
Questo contenuto ha finalità informativa e non costituisce consulenza finanziaria o fiscale.
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